Calcolo indennità clientela agenti di commercio
      L'Accordo Economico Nazionale ha introdotto per i mandati di 
      agenzia a tempo indeterminato un nuovo istituto connesso con lo 
      scioglimento del rapporto: l'indennità suppletiva di clientela. 
      L'indennità in questione è dovuta tutte le volte che il contratto si 
      scioglie, ad iniziativa della Casa, per il fatto non imputabile 
      all'ausiliario. Deve essere corrisposta direttamente dalla ditta 
      committente, in aggiunta alla indennità di risoluzione del 
      rapporto. Nella presente tabella i valori sono riportati in Lire in 
      quanto negli anni di riferimento i dati contabili erano espressi in tale 
      valuta. 
      
		
		
      
      
      
      MISURA DELL'INDENNITÀ SUPPLETIVA DI 
      CLIENTELA 
      
        
        
          | Settore | 
          Decorrenza | 
          Massimale provvigioni | 
          Durata del rapporto |  
        
          | fino a 3 anni | 
          dal 4° al 6° | 
          oltre il 6° anno |  
        
          | INDUSTRIA | 
          Fino al 1988 | 
          <36.000.000 | 
          3% | 
          3,5% | 
          3,5% |  
        
          | >36.000.000 | 
          3% | 
          3% | 
          - |  
        
          | Dal 1989 | 
          <72.000.000 | 
          3% | 
          3,5% | 
          4% |  
        
          | >72.000.000 | 
          3% | 
          3% | 
          3% |  
        
          |   | 
            | 
            | 
            | 
            | 
            |  
        
          | COMMERCIO | 
          Fino al 1988 | 
          - | 
          3% | 
          3,5% | 
          3,5% |  
        
          | Dal 1989 | 
          - | 
          3% | 
          3,5% | 
          4% |    
		
		
		
      Per l'industria l'indennità suppletiva di clientela è 
      calcolata sull'ammontare globale delle provvigioni liquidate durante il 
      corso del rapporto e relative ad affari conclusi dopo il 1° gennaio 1989. 
      Per gli agenti o rappresentanti incaricati da case mandanti di vendere 
      esclusivamente a privati consumatori si conferma che l'ammontare annuo 
      delle provvigioni eccedenti la misura del 12% viene preso in 
      considerazione per il calcolo dell'indennità suppletiva di clientela nel 
      limite del 65% (AEI). Sono comprese nella base di calcolo anche le somme 
      corrisposte a titolo di rimborso o concorso di spese; quindi, riteniamo 
      escluse solo le vere e proprie anticipazioni. L'indennità deve essere 
      corrisposta anche in caso di dimissioni dovute a invalidità permanente e 
      totale e in caso di morte (in questo caso viene corrisposta agli eredi) 
      sempre che il rapporto sia in corso da almeno un anno e per l'industria in 
      caso di recesso dell'agente per il conseguimento della pensione di 
      vecchiaia dell'ENASARCO. E' dovuta anche per contratti s termine rinnovati 
      o prorogati. L'indennità suppletiva di clientela non è corrisposta a 
      seguito di specifiche prestazioni di servizi svolte dall'agente, ma ha 
      carattere risarcitorio. Pertanto, riteniamo che essa non sia soggetta al 
      contributo ENASARCO e che in virtù dell'art. 13. 1° comma, del D.P.R. n. 
      633/1972, non sia neppure soggetta ad 
      IVA.
  CRITERI DI 
      CALCOLO
 
 
  1. Rapporti di agenzia 
      instaurati entro il 31 dicembre 1974:
  - 3% sulle 
      provvigioni relative ad affari conclusi tra il 1’ gennaio 1975 ed il 31 
      dicembre 1979; - 3,5% sulle provvigioni relative ad affari conclusi tra 
      il 1’ gennaio 1980 ed il 31 dicembre 1988, fino ad un massimo di lire 
      36.000.000 annue e 3% sulla quota di provvigioni annue eccedenti il limite 
      di L. 36.000.000; - 4% sulle provvigioni relative ad affari conclusi a 
      partire dal 1’ gennaio 1989, fino ad un massimo di L. 72.000.000 annue e 
      3% sulla quota di provvigioni eccedenti il limite di Lire 
      72.000.000.
  2. Rapporti di agenzia instaurati nel 1975 e 
      nel 1976:
  - 3% su tutte le provvigioni relative ad affari 
      conclusi dall’inizio del rapporto fino alla data del 31 dicembre 
      1979; - 3,5% sulle provvigioni relative ad affari conclusi tra il 1’ 
      gennaio 1980 ed il 31 dicembre 1988, nel limite del massimale di lire 
      36.000.000 annue e 3% sulla quota di guadagni eccedente tale importo 
      annuo; - 4% sulle provvigioni relative ad affari conclusi a partire dal 
      1’ gennaio 1989, fino ad un massimo di L. 72.000.000 annue e 3% sulla 
      quota di provvigioni annue eccedente tale importo 
      annuo.
  3. Rapporti di agenzia 
      instaurati negli anni da, 1977 al 1982:
  - 3% su tutte le 
      provvigioni maturate per i primi tre anni di durata del rapporto; - 
      3,5% sulle provvigioni maturate negli anni successivi ai primi tre e sino 
      al 31 dicembre 1988, nel limite di lire 36.000.000 per ciascun anno e 3% 
      sulle provvigioni eccedenti l’importo di L. 36.000.000; - 4% sulle 
      provvigioni relative ad affari conclusi a partire dal 1’ gennaio 1989, 
      fino ad un massimo di L. 72.000.000 annue e 3% sulla quota di provvigioni 
      annue eccedente tale importo annuo.
  4. Rapporti di agenzia 
      instaurati dal 1983 al 1985:
  - 3% su tutte le provvigioni 
      maturate per i primi tre anni di durata del rapporto; - 3,5% sulle 
      provvigioni maturate nel quarto, quinto e sesto anno di durata del 
      rapporto, nel limite di lire 36.000.000 annue sino al 31 dicembre 1988 e 
      di L. 72.000.000 annue dal 1’ gennaio 1989; 3% sulle provvigioni 
      eccedenti; - 4% sulle provvigioni maturate dopo il sesto anno compiuto, 
      nel limite massimo annuo di L. 72.000.000 e 3% sulle provvigioni 
      eccedenti.
  5. Rapporti di agenzia 
      instaurati dal 1 gennaio 1986 in poi:
  - 3% su tutte le 
      provvigioni maturate per i primi tre anni di durata del rapporto; - 
      3,5% sulle provvigioni maturate negli anni quarto, quinto e sesto, nel 
      limite di lire 72.000.000 per ciascun anno e 3% sulle provvigioni 
      eccedenti l’importo di Lire 72.000.000; - 4% sulle provvigioni maturate 
      negli anni successivi al sesto, nel limite di Lire 72.000.000 per ciascun 
      anno e 3% sulle provvigioni eccedenti. 
        
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