Calcolo indennità clientela agenti di commercio
L'Accordo Economico Nazionale ha introdotto per i mandati di
agenzia a tempo indeterminato un nuovo istituto connesso con lo
scioglimento del rapporto: l'indennità suppletiva di clientela.
L'indennità in questione è dovuta tutte le volte che il contratto si
scioglie, ad iniziativa della Casa, per il fatto non imputabile
all'ausiliario. Deve essere corrisposta direttamente dalla ditta
committente, in aggiunta alla indennità di risoluzione del
rapporto. Nella presente tabella i valori sono riportati in Lire in
quanto negli anni di riferimento i dati contabili erano espressi in tale
valuta.
MISURA DELL'INDENNITÀ SUPPLETIVA DI
CLIENTELA
Settore |
Decorrenza |
Massimale provvigioni |
Durata del rapporto |
fino a 3 anni |
dal 4° al 6° |
oltre il 6° anno |
INDUSTRIA |
Fino al 1988 |
<36.000.000 |
3% |
3,5% |
3,5% |
>36.000.000 |
3% |
3% |
- |
Dal 1989 |
<72.000.000 |
3% |
3,5% |
4% |
>72.000.000 |
3% |
3% |
3% |
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COMMERCIO |
Fino al 1988 |
- |
3% |
3,5% |
3,5% |
Dal 1989 |
- |
3% |
3,5% |
4% |
Per l'industria l'indennità suppletiva di clientela è
calcolata sull'ammontare globale delle provvigioni liquidate durante il
corso del rapporto e relative ad affari conclusi dopo il 1° gennaio 1989.
Per gli agenti o rappresentanti incaricati da case mandanti di vendere
esclusivamente a privati consumatori si conferma che l'ammontare annuo
delle provvigioni eccedenti la misura del 12% viene preso in
considerazione per il calcolo dell'indennità suppletiva di clientela nel
limite del 65% (AEI). Sono comprese nella base di calcolo anche le somme
corrisposte a titolo di rimborso o concorso di spese; quindi, riteniamo
escluse solo le vere e proprie anticipazioni. L'indennità deve essere
corrisposta anche in caso di dimissioni dovute a invalidità permanente e
totale e in caso di morte (in questo caso viene corrisposta agli eredi)
sempre che il rapporto sia in corso da almeno un anno e per l'industria in
caso di recesso dell'agente per il conseguimento della pensione di
vecchiaia dell'ENASARCO. E' dovuta anche per contratti s termine rinnovati
o prorogati. L'indennità suppletiva di clientela non è corrisposta a
seguito di specifiche prestazioni di servizi svolte dall'agente, ma ha
carattere risarcitorio. Pertanto, riteniamo che essa non sia soggetta al
contributo ENASARCO e che in virtù dell'art. 13. 1° comma, del D.P.R. n.
633/1972, non sia neppure soggetta ad
IVA.
CRITERI DI
CALCOLO
1. Rapporti di agenzia
instaurati entro il 31 dicembre 1974:
- 3% sulle
provvigioni relative ad affari conclusi tra il 1’ gennaio 1975 ed il 31
dicembre 1979; - 3,5% sulle provvigioni relative ad affari conclusi tra
il 1’ gennaio 1980 ed il 31 dicembre 1988, fino ad un massimo di lire
36.000.000 annue e 3% sulla quota di provvigioni annue eccedenti il limite
di L. 36.000.000; - 4% sulle provvigioni relative ad affari conclusi a
partire dal 1’ gennaio 1989, fino ad un massimo di L. 72.000.000 annue e
3% sulla quota di provvigioni eccedenti il limite di Lire
72.000.000.
2. Rapporti di agenzia instaurati nel 1975 e
nel 1976:
- 3% su tutte le provvigioni relative ad affari
conclusi dall’inizio del rapporto fino alla data del 31 dicembre
1979; - 3,5% sulle provvigioni relative ad affari conclusi tra il 1’
gennaio 1980 ed il 31 dicembre 1988, nel limite del massimale di lire
36.000.000 annue e 3% sulla quota di guadagni eccedente tale importo
annuo; - 4% sulle provvigioni relative ad affari conclusi a partire dal
1’ gennaio 1989, fino ad un massimo di L. 72.000.000 annue e 3% sulla
quota di provvigioni annue eccedente tale importo
annuo.
3. Rapporti di agenzia
instaurati negli anni da, 1977 al 1982:
- 3% su tutte le
provvigioni maturate per i primi tre anni di durata del rapporto; -
3,5% sulle provvigioni maturate negli anni successivi ai primi tre e sino
al 31 dicembre 1988, nel limite di lire 36.000.000 per ciascun anno e 3%
sulle provvigioni eccedenti l’importo di L. 36.000.000; - 4% sulle
provvigioni relative ad affari conclusi a partire dal 1’ gennaio 1989,
fino ad un massimo di L. 72.000.000 annue e 3% sulla quota di provvigioni
annue eccedente tale importo annuo.
4. Rapporti di agenzia
instaurati dal 1983 al 1985:
- 3% su tutte le provvigioni
maturate per i primi tre anni di durata del rapporto; - 3,5% sulle
provvigioni maturate nel quarto, quinto e sesto anno di durata del
rapporto, nel limite di lire 36.000.000 annue sino al 31 dicembre 1988 e
di L. 72.000.000 annue dal 1’ gennaio 1989; 3% sulle provvigioni
eccedenti; - 4% sulle provvigioni maturate dopo il sesto anno compiuto,
nel limite massimo annuo di L. 72.000.000 e 3% sulle provvigioni
eccedenti.
5. Rapporti di agenzia
instaurati dal 1 gennaio 1986 in poi:
- 3% su tutte le
provvigioni maturate per i primi tre anni di durata del rapporto; -
3,5% sulle provvigioni maturate negli anni quarto, quinto e sesto, nel
limite di lire 72.000.000 per ciascun anno e 3% sulle provvigioni
eccedenti l’importo di Lire 72.000.000; - 4% sulle provvigioni maturate
negli anni successivi al sesto, nel limite di Lire 72.000.000 per ciascun
anno e 3% sulle provvigioni eccedenti.
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